Un fornitore ti avvisa che un lotto di materia prima è sospetto. Oppure un cliente segnala un corpo estraneo, un allergene non dichiarato, un’etichetta sbagliata. Da quel momento contano le ore: sapere subito quali prodotti sono coinvolti e a chi sono stati consegnati è la differenza tra un problema circoscritto e il blocco di tutta la produzione.
Che differenza c’è fra ritiro e richiamo?
Il ritiro riguarda un prodotto che non è ancora arrivato al consumatore: viene tolto dal mercato presso i clienti (negozi, ristoranti, piattaforme). Il richiamo scatta quando il prodotto può già essere nelle case dei consumatori e richiede anche di informarli, per esempio con avvisi nei punti vendita e con la pubblicazione del richiamo sul portale del Ministero della Salute.
Che cosa chiede l’articolo 19 del Reg. CE 178/2002?
Se un operatore ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti di sicurezza, deve avviare immediatamente le procedure per ritirarlo e informare l’autorità competente. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, deve informarlo in modo efficace e accurato e, se necessario, richiamare i prodotti già forniti. L’operatore deve inoltre collaborare con l’autorità e trasmettere le informazioni necessarie per rintracciare l’alimento. Il testo completo è nel Regolamento (CE) n. 178/2002.
Quali sono i passi da seguire?
- Identifica il lotto e tutti i prodotti derivati: se il problema è su un ingrediente, servono i lotti di prodotto finito in cui è entrato, anche attraverso semilavorati.
- Blocca le giacenze in magazzino e in produzione, così nulla esce mentre valuti.
- Elenca i destinatari: per ogni lotto coinvolto, i clienti, i DDT e le quantità consegnate.
- Informa l’autorità competente (il servizio veterinario o igiene alimenti della ASL) e i clienti, con istruzioni chiare su cosa fare del prodotto.
- Documenta ogni comunicazione con data, destinatario e contenuto, e conserva i documenti: sono le prove della tua diligenza.
- Chiudi e impara: verifica le quantità rientrate, registra l’esito e aggiorna il piano di autocontrollo se serve.
Che cosa devi avere registrato prima, perché il passo 1 sia possibile: gli obblighi di rintracciabilità del Reg. CE 178/2002.
Ogni quanto va simulato un richiamo?
Il Reg. CE 178/2002 non dice ogni quanto simulare un richiamo. Le linee guida nazionali sulla rintracciabilità (Accordo Stato-Regioni del 28 luglio 2005) dicono che procedure scritte e un piano di richiamo già provato possono essere utili quando il richiamo serve davvero, e che è opportuno rivedere periodicamente il sistema di rintracciabilità. Anche un laboratorio piccolo può fare la prova: scegli un lotto a caso e ricostruisci origini, derivati e destinatari con i documenti che hai. Se per rispondere devi rileggere fogli sparsi o ricostruire a memoria, il sistema di registrazione va rivisto.